Attenzione: statuto in revisione all'assemblea del 29/2/2020
STATUTO ASSOCIATIVO ANIARTI
Deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 18/02/2018
STATUTO ASSOCIATIVO ANIARTI
Delibera dall’Assemblea Ordinaria Soci del 30/09/2020
TITOLO I – Denominazione – Sede
Art. 1 - Denominazione
Tra i soggetti che effettuano la professione di Infermieri di Area Critica viene costituita una Associazione
Nazionale, con la denominazione: Aniarti.
L'Area Critica è l'insieme delle situazioni caratterizzate dalla criticità e dall'instabilità della Persona e della
complessità dell'intervento infermieristico ovunque esse si manifestino.
L'infermiere di Area Critica garantisce un'assistenza infermieristica tempestiva, intensiva e continua a
qualunque Persona si trovi in situazione di instabilità e/o criticità vitale, utilizzando anche strumenti e presidi
ad alta componente e complessità tecnologica.
L’infermiere di Area Critica si impegna ad adottare un’organizzazione che favorisca l’umanizzazione del
processo di assistenza e della pratica curativa adottando il modello centrato sull’individuo e sulle persone di
riferimento.
Art. 2 - Sede
La sede dell'Associazione è fissata nella città di residenza del Presidente.
TITOLO II- Oggetto Sociale
Art. 3
L’Associazione Aniarti è la società scientifica degli infermieri che si riconoscono nel concetto di Area
Critica espresso nell’Art.1.
Si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:
- promuovere e coordinare la ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo
professionale, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- promuovere la qualificazione dei soci per l’evoluzione e lo sviluppo delle competenze specifiche;
- contribuire al miglioramento dell'assistenza sanitaria in Area Critica attraverso una risposta completa ed
adeguata ai bisogni di assistenza infermieristica del cittadino;
- coinvolgere e rappresentare gli infermieri dell'Area Critica nelle questioni che riguardano la crescita
culturale e professionale, l'organizzazione del lavoro;
- coinvolgere e rappresentare gli infermieri di Area Critica nei rapporti tra operatori, cittadini, enti
pubblici, ordini e collegi professionali, per tutte le problematiche concernenti la professione
infermieristica, escluse quelle di competenza sindacale.
TITOLO III Risorse economiche – Patrimonio
Art. 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione.
I bilanci preventivi e consuntivi sono pubblicati nell’area riservata ai soci del sito web, come pure gli
incarichi retribuiti affidati alle cariche associative.
TITOLO IV - Soci
Art. 5
Possono divenire soci tutti coloro che siano infermieri che operino in Area Critica o che si riconoscano nella
filosofia della Associazione medesima e ne perseguano gli scopi associativi.
I soci possono essere:
- soci Ordinari;
- soci Onorari;
- soci Sostenitori.
Soci Ordinari:
i soci Ordinari sono infermieri che operano in Area Critica o che si riconoscono nella filosofia
dell’associazione ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi hanno diritto di voto.
Soci Onorari:
i soci Onorari sono figure interne o esterne alla professione che abbiano operato nell’interesse
dell’Associazione. Vengono proposti dai soci e sono nominati dal Comitato Direttivo. Essi non hanno diritto
di voto.
Soci Sostenitori:
i soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo infermieri, si riconoscono nella filosofia e negli scopi
associativi e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi non hanno diritto di voto.
Art. 6
I soci Ordinari cessano di far parte dell'Associazione per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota annuale per tre anni consecutivi ;
- esclusione conseguente ad un comportamento che sia di nocumento all'etica e alla deontologia
professionale.
La cessazione del socio per morosità viene decretata dal Comitato Direttivo.
Il mancato versamento della quota associativa annuale prevede in ogni caso la sospensione dai diritti
consociativi fino a regolarizzazione della posizione.
Il procedimento di esclusione prevede la denuncia scritta da parte di uno qualsiasi dei soci in relazione al
comportamento indegno tenuto dal escludendo, comportamento che abbia arrecato nocumento all'etica ed
all'immagine dell'Associazione e/o della Professione, tenuto conto del codice deontologico professionale e
degli scopi dell'Associazione medesima, e sentito l'interessato.
L'esclusione è ratificata dal Comitato Direttivo.
Art. 7
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Past-President;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Direttore della rivista ufficiale “SCENARIO® - il nursing nella sopravvivenza”;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri
Art. 8 – Assemblee
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Possono partecipare alle Assemblee tutti i soci.
L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce una volta all’anno, in coincidenza del Congresso
Nazionale, e, su proposta del Comitato Direttivo, decide le linee programmatiche dell’attività
dell’Associazione e ne approva il bilancio.
La convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria viene effettuata dal Comitato Direttivo, per posta
ordinaria e/o posta elettronica anche certificata, almeno 30 giorni prima della data fissata.
Al di fuori della circostanza precedente, l’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via
straordinaria tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo, oppure che sia richiesto da
almeno 1/3 dei soci ordinari.
L’assemblea Generale Straordinaria delibera sulle stesse materie di competenza dell'Assemblea Generale
Ordinaria, ad eccezione dell'approvazione del bilancio, demandato rigorosamente all'approvazione
dell'Assemblea Ordinaria.
Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, partecipano al voto solo i soci ordinari. E’ ammesso il voto
con delega fino ad un massimo di due per ogni socio ordinario. Il quorum costitutivo viene raggiunto, in
prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega scritta, tanti soci che rappresentino la
metà più uno dei soci ordinari ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari
presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti e/o
rappresentati.
La convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, viene effettuata dal Comitato Direttivo, almeno 30
giorni prima della data fissata per posta ordinaria e/o posta elettronica anche certificata.
Art. 9 – Comitato Direttivo
Per l'elezione dei rappresentanti in seno al Comitato Direttivo, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto
tramite posta ordinaria e/o tramite voto telematico (dopo richiesta del socio ed accreditamento per il voto).
Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti del Comitato Direttivo eletti, avverrà in sede di Congresso
Nazionale.
I Soci Ordinari possono eleggere fino 12 membri del Comitato Direttivo di cui:
- 11 membri del Comitato Direttivo ed 1 rappresentante della propria macroarea regionale;
- 11 verranno eletti da una lista generale nella quale saranno presenti tutti i candidati al Comitato Direttivo
e i soci li possono votare indipendentemente dal territorio di appartenenza;
- 4 rappresentanti di Macroaree sono eletti dai Soci residenti presso le Regioni da una lista apposita. Le
Regioni sono così ripartite:
Area Nord-Ovest: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;
Area Nord-Est: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna;
Area Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise;
Area Sud ed Isole: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Art. 10
Il Comitato Direttivo è composto da quindici membri, di cui 4 rappresentanti le macroaree.
Il Comitato Direttivo si insedia appena proclamata l'elezione dei suoi rappresentanti in seno all’Assemblea
Ordinaria dell'anno fissato per il rinnovo delle cariche e viene immediatamente convocato dal Presidente
uscente per il rinnovo dei componenti del Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio medesimo e del
Collegio dei Probiviri.
Il voto sarà segreto.
In caso di rinuncia, di esclusione decretata ai sensi dell'art. 5, di decesso di un componente del Comitato
Direttivo, subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza.
Nel caso in cui, per successive cooptazioni, dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del
Comitato Direttivo eletti, esso deve considerarsi decaduto e devesi convocare l’Assemblea Generale, a cura
dei restanti componenti per l'elezione ex novo del Comitato medesimo.
Il Comitato Direttivo elegge, unicamente tra gli 11 membri eletti nella lista generale, il Presidente, il
Vicepresidente, il Direttore della Rivista. Sono quindi esclusi dall'elezione per queste cariche i 4
rappresentanti delle macroaree regionali.
Fa parte del Comitato Direttivo il Presidente uscente che assume la carica di Past President.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente o da almeno 8 membri qualora ne facciano
richiesta scritta al Presidente.
Le riunioni dei Comitato Direttivo si tengono almeno tre volte l'anno, dopo la prima, e sono convocate dal
Presidente. Possono avvenire anche con la modalità della teleconferenza.
Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo di Aniarti. Gestisce la programmazione dell'attività, rappresenta
l'Associazione, coordina i vari aspetti operativi, vigila sull'applicazione delle decisioni dell’Assemblea
Generale, stabilisce le quote annuali di iscrizione, cura i rapporti con le altre Associazioni, enti pubblici e
privati, organizzazioni sindacali, stabilisce le modalità di gestione burocratica e amministrativa.
Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.
Il Comitato Direttivo si avvale di referenti territoriali scelti fra i soci ordinari le cui attività e funzioni sono
normate da apposito regolamento, al fine di promuovere e diffondere la filosofia dell’Associazione.
Il Comitato Direttivo può nominare delle commissioni formate da infermieri esperti riguardo materie di
particolare interesse per l’Associazione.
Art. 11 - Presidente
Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Comitato Direttivo e
l'Assemblea Generale.
Art. 12- Past President
La carica di Past President è assunta di diritto dal Presidente uscente.
Il Past President ha funzione consultiva, di continuità e di verifica della congruità delle decisioni rispetto lo
Statuto associativo. Può partecipare alle riunioni ed alle attività del Comitato Direttivo esprimendo il suo
parere, con diritto di voto. Può restare in carica solo per un mandato.
Art. 13 -Vicepresidente
Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o per
delega dello stesso.
Art. 14 – Tesoriere
Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo, riscuote le quote associative, provvede alle
operazioni contabili e amministrative autorizzate dal Comitato Direttivo, gestisce su delega del Comitato
Direttivo i conti correnti e depositi postali o bancari intestati Aniarti e la cassa corrente, compila e aggiorna
la documentazione amministrativa e contabile.
Art. 15 - Direttore della rivista
Il Direttore Responsabile della rivista scientifica ufficiale di Aniarti “SCENARIO® - il nursing nella
sopravvivenza” diffusa attraverso il sito web, cura, in armonia con il Comitato Direttivo, le linee editoriali,
la progettazione e la scelta delle pubblicazioni. E’ responsabile di tutta l'attività di redazione. Il Direttore
della rivista è altresì il Responsabile scientifico dell'Associazione.
Art. 16 - Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri eletti.
Raccoglie e redige i verbali delle Assemblee dei Soci, del Comitato Direttivo, di eventuali commissioni.
Provvede a coordinare e gestire i rapporti con la segreteria associativa.
Art. 17 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri e provvede all’esame del bilancio consuntivo dell’esercizio
prima che sia sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria, dandone conto all’Assemblea
stessa attraverso una propria relazione.
I Revisori eleggeranno al loro interno il Presidente del Collegio stesso.
Per l'elezione dei rappresentanti del Collegio dei Revisori, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto tramite
posta ordinaria e/o tramite voto telematico (dopo richiesta del socio ed accreditamento per il voto). Lo
scrutinio e la nomina dei rappresentanti eletti avverrà in sede di Congresso Nazionale.
Possono avvalersi della collaborazione di esperti del settore esterni all'associazione.
Art. 18 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’organo competente e deliberante per tutte le controversie tra i soci e/o gli organi
associativi Aniarti dovuti a conflitti di interessi privati o commerciali e per l’adozione di procedimenti
disciplinari compreso l’esclusione del socio conseguente ad un comportamento che sia di nocumento all'etica
e alla deontologia professionale.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci regolarmente e continuativamente iscritti da non meno di 10
anni. Per l'elezione dei rappresentanti del Collegio dei Probiviri, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto
tramite posta ordinaria e/o tramite voto telematico (dopo richiesta del socio ed accreditamento per il voto).
Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti eletti avverrà in sede di Congresso Nazionale.
Nessun membro può essere componente del Comitato Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri può essere attivato su segnalazione del singolo socio o del Comitato Direttivo e le
proprie delibere vengono ratificate dal Comitato Direttivo.
Art. 19 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, sulla base degli obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo, pianifica l’attività di propria
competenza.
Tale Comitato, verifica e controlla l’aderenza ai criteri di scientificità, validati dalla comunità scientifica
internazionale, delle attività associative e della produzione tecnico-scientifica.
I componenti sono scelti tra i soci dal Comitato Direttivo sulla base di specifiche competenze documentate e
sono coordinati da un membro del Direttivo stesso.
Art. 20 - Commissione Etica
La commissione Etica, sulla base degli obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo, pianifica l’attività di propria
competenza.
I componenti sono scelti tra i soci dal Comitato Direttivo, sulla base di specifiche competenze documentate e
sono coordinati da un membro del Direttivo stesso.
Art. 21 - Strumenti di comunicazione dell’Associazione
Gli strumenti ufficiali di comunicazione sono la rivista scientifica periodica “SCENARIO® - il nursing della
sopravvivenza” ed il sito web di dominio http://scenario.aniarti.it/index.php/scenario
TITOLO V - Disposizioni varie
Art. 22
Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere presentate al Presidente non meno di due mesi prima
dell'Assemblea Generale da almeno 1/5 dei soci o da almeno 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo.
Le proposte di modifica allo Statuto andranno presentate ai soci almeno un mese prima dell'Assemblea
Ordinaria o Straordinaria.
Art. 23
L'Associazione non ha fini di lucro.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
L'associazione, nonché i suoi rappresentanti nell’esercizio delle loro funzioni, non ha alcun carattere partitico
e/o politico.
L’associazione mantiene completa autonomia ed indipendenza da istituzioni pubbliche, gruppi politici,
ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico.
L’associazione non potrà svolgere, sia direttamente che indirettamente, attività sindacale e/o attività
imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma
Nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Le cariche associative hanno durata triennale.
Tutte le cariche del Comitato Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei
Probiviri, del Comitato Scientifico e della Commissione Etica non devono aver subito sentenze di condanna
passate in giudicato.
TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione
Art. 24
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea Ordinaria dei soci stabilirà le norme per
la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione. Il liquidatore o i liquidatori compiranno tutti
gli atti necessari per la liquidazione: essi rappresenteranno l'Associazione anche in giudizio. Compiuta la
liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore o i liquidatori redigeranno un rendiconto finale da
sottoporre all'Assemblea dei soci Ordinari e ripartiranno l'eventuale residuo tra i soci stessi.
TITOLO VII - Clausola compromissoria
Art. 25
Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli aderenti, oppure tra gli aderenti stessi, in
dipendenza del presente Statuto, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle parti in
contestazione ed il terzo eletto d'accordo tra i primi due. In mancanza di accordo, il terzo arbitro sarà il
Presidente del Collegio dei Revisori.
La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alla parte interessata, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri,
indicando contestualmente il proprio arbitro. Nei 20 giorni successivi la controparte indicherà il proprio
arbitro.
In caso di difetto di indicazione del proprio arbitro, la medesima parte si intenderà soccombente.
Il Collegio Arbitrale avrà funzione di amichevole compositore e avrà le più ampie facoltà di istruttoria,
delibererà senza vincoli di rito e tutte le parti, sin da ora, si riterranno impegnate dalla deliberazione del
Collegio Arbitrale, dando per rato e valido il suo operato.
Art. 26
Per quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge
contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.